La morosità incolpevole riguarda l'impossibilità a pagare il canone di affitto, a causa della perdita o della consistente riduzione del reddito del nucleo familiare riconducibile a un motivo molto grave che va al di là della volontà dell'affittuario.
Gli aiuti per gli inquilini morosi che non riescono a pagare il canone possono essere concessi in caso di:
- perdita di lavoro per licenziamento
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
I contributi verranno erogati fino a esaurimento delle risorse a disposizione a seguito della presentazione delle domande.
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Possono accedere ai contributi gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:
- reddito ISE non superiore a 35.000,00 € o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a 26.000,00 €
- destinatario di atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida oppure di provvedimento equiparato, nel caso di inquilini di alloggi locati nell'ambito del servizio di Agenzia Casa
- titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare a uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) o di concessione amministrativa per gli alloggi di Agenzia Casa
- residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno
- cittadinanza italiana, di un paese dell'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolare titolo di soggiorno
- non titolarità, anche per i componenti del proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.